Dal 1° gennaio 2015 è applicativo il Regolamento UE 517/2014 sui Gas Fluorurati

Dal 1° gennaio 2015 è diventato applicativo il Regolamento UE 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra: al via, quindi, misure più stringenti per il contenimento, il controllo e il rilevamento delle perdite dalle apparecchiature e nuove divieti di commercio e uso di questi gas.

Molecola gas 1234yf

Molecola Gas 1234yf

1234yf bombola gas refrigerante

1234yf bombola gas refrigerante

Il 20 maggio 2014 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il Regolamento (UE) n. 517/2014 del 16 aprile 2014 sui gas fluorurati a effetto serra, che abroga il Regolamento (CE) n. 842/2006.
Entrato in vigore il 9 giugno 2014, è diventato applicativo a decorrere dal 1 gennaio 2015. Cosa cambia? Viene esteso l’ambito di applicazione ad apparecchiature che utilizzano quantità considerevoli di gas fluorurati e vengono introdotti requisiti aggiuntivi per la tenuta dei registri.
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Nello specifico, per gli addetti al recupero dei gas fluorurati dagli impianti di condizionamento d’aria dei veicoli a motore, all’articolo 6 la normativa prevede quanto segue: “le imprese che forniscono gas fluorurati a effetto serra istituiscono registri contenenti informazioni pertinenti relative agli acquirenti di gas fluorurati a effetto serra, compresi i seguenti dettagli:
a) i numeri dei certificati degli acquirenti;
b) le rispettive quantità di gas fluorurati a effetto serra acquistati.

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L’Art. 6 obbliga le società che forniscono gas refrigeranti a verificare il possesso dell’Attestato F-Gasda parte del soggetto che acquista il gas R134a e di registrarne i riferimenti – numero attestato – su apposito registro, unitamente a tipologia e quantità di gas acquistato.
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Certificato Bureau Veritas - Gas FluoruratiArt. 8 -  Recupero
Gli operatori di apparecchiature fisse o di unità di refrigerazione di autocarri e rimorchi frigorifero contenenti gas fluorurati a effetto serra non contenuti in schiume, assicurano che il recupero di tali gas sia svolto da persone fisiche che detengono i pertinenti certificati secondo quanto disposto all’Articolo 10, in modo che i suddetti gas siano riciclati, rigenerati o distrutti”.
“Il recupero di gas fluorurati a effetto serra da apparecchiature di condizionamento d’aria di veicoli stradali che non rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2006/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio è effettuato da persone fisiche adeguatamente qualificate”.
“Ai fini del recupero dei gas fluorurati a effetto serra dalle apparecchiature di condizionamento d’aria dei veicoli a motore che rientrano nell’ambito d’applicazione della direttiva 2006/40/CE, solo le persone fisiche in possesso almeno di un attestato di formazione ai sensi dell’Articolo 10, paragrafo 2, sono ritenute adeguatamente qualificate
“.
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Ciò significa che, per gli addetti al recupero di gas fluorurati da camion refrigerati e da rimorchi frigoriferi sarà necessario il patentino frigoristi obbligatorio per le apparecchiature fisse (Reg. 303/2008).
Per tutti gli impianti di condizionamento mobili non inclusi nella Direttiva 2006/40/CE (come per esempio i bus e comunque tutti i veicoli di trasporto su strada), sarà necessario conseguire l’attestato previsto per gli automezzi nella Reg. 307/2008.